ACCESSO CIVICO SEMPLICE
Richiesta di accesso civico semplice
L'accesso civico semplice consente a chiunque di ottenere, senza dover fornire alcuna motivazione, documenti, informazioni e dati, i quali avrebbero dovuti essere pubblicati da questa amministrazione sul proprio sito istituzionale, ma la cui pubblicazione è stata omessa.
Esercizio dei diritti di accesso civico
Le richieste di accesso civico possono essere presentate:
· al responsabile della trasparenza, ove la richiesta abbia a oggetto documenti da pubblicare obbligatoriamente ai sensi del decreto trasparenza.
Le richieste possono essere trasmesse o consegnate:
· tramite E-Mail all'indirizzo info@casadiriposo-brunico-valdaora.it in forma di una copia per immagine della richiesta cartacea firmata, assieme alla copia per immagine non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore oppure in forma di una richiesta sottoscritta con firma digitale
· tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo brunaltpec@legalmail.it in forma di una copia per immagine della richiesta cartacea firmata, assieme alla copia per immagine non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore oppure in forma di una richiesta sottoscritta con firma digitale
· tramite fax al numero +39 0474 412368 in forma di una copie per immagine della richiesta cartacea firmata, assieme alla copia per immagine non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
· tramite servizio postale all'indirizzo Centro residenziale di cura Media Pusteria, Via Goethe 15, 39031 Brunico in forma di una copia per immagine della richiesta cartacea firmata, assieme alla copia per immagine non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore
· tramite consegna a mano nell'ufficio del Centro resedenziale di cura
Il rilascio di documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.
Durata del procedimento
La pubblica amministrazione decide entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta con provvedimento espresso e motivato se accogliere o rigettare la richiestsa e comunica la decisione al richiedente e agli eventuali controinteressanti.
Nel caso in cui vi sono controinteressati il termine di 30 giorni per l'adozione del provvedimento di accoglimento o di rigetto della richiesta è sospeso fino alla scadenza di un termine di 10 giorni, entro il quale i controinteressati possono eventualmente presentare opposizione alla richiesta, ovvero é sospeso fino al giorno, all'interno del predetto termine dei 10 giorni, in cui è stato presentato il ricorso all'amministrazione.
L'ufficio competente trasmette al richiedente in caso di accoglimento della richiesta in modo tempestivo i documenti richiesti oppure, nel caso in cui la richiesta riguarda dati i quali ai sensi del decreto trasparenza avrebbero dovuto essere pubblicati obbligatoriamente, il collegamento ipertestuale (link) per la sezione de sito internet della pubblica amministrazione su cui la pubblicazione è avvenuta.
In quei casi in cui la richiesta di accesso civico è stata accolta nonostante l'opposizione di un controinteressato, l'ufficio competente ne informa il controinteressato e trasmette al richiedente i documenti non prima di 15 giorni dalla ricezione dell'informazione da parte del controinteressato.
Mezzi di impugnazione
In caso di diniego parziale o totale dell'accesso oppure in caso di mancata risposta entro il termine previsto di 30 giorni il richiedente può chiedere al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il riesame della richiesta di accesso.
Il responsabile della trasparenza è: Direttore Werner Müller
Il richiedente può in caso di diniego parziale o totale dell'accesso oppure in caso di mancata rispostsa entro il termine previsto di 30 giorni presentare altresi ricorso al difensore civico:
www.volksanwaltschaft.bz.it/it/interlocutori/difensora-civica.asp
Il richiedente può presentare anche ricorso al tribunale amministrativo regionale contro la decisione della pubblica amministrazione in merito alla richiesta di accesso civico oppure, in caso di riesame, contro la decisione del responsabile della trasparenza o la decisione del difensore civico.
Guida all'esercizio del diritto di accesso civico
ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO
Richiesta di accesso civico generalizzato
L’accesso civico generalizzato consente a chiunque di ottenere documenti detenuti da questa amministrazione, che non siano già soggetti a pubblicazione obbligatoria sul sito web dell’ente, senza dover fornire alcuna motivazione.
L’accesso civico generalizzato è soggetto a limitazioni in presenza di:
• interessi pubblici: sicurezza pubblica e ordine pubblico, sicurezza nazionale, difesa e questioni militari, relazioni internazionali, politiche economiche, finanziarie e di stabilità dello Stato, attività di indagine e di perseguimento dei reati, corretto svolgimento delle attività di controllo;
• interessi privati: tutela dei dati personali secondo le normative vigenti, libertà e segretezza della corrispondenza, interessi economici e commerciali di persone fisiche o giuridiche, compresi diritti di proprietà intellettuale, diritto d’autore e segreti aziendali.
L’accesso civico generalizzato non è ammesso nei seguenti casi:
• segreto di Stato;
• divieti di accesso e di diffusione previsti dalla legge, compresi i casi in cui l’accesso è soggetto a condizioni, modalità o limitazioni specifiche;
• casi previsti dall’art. 24, comma 1 della Legge del 07/08/1990 n. 241, ovvero:
o segreto o divieto di diffusione espressamente previsto da regolamento governativo;
o procedimenti fiscali disciplinati da normative speciali;
o attività della pubblica amministrazione relative all’emanazione di atti normativi o di pianificazione, disciplinati da normative specifiche;
o procedure di selezione che coinvolgono documenti contenenti informazioni sull’idoneità psicologica di terzi.
Esercizio del diritto di accesso civico
Le richieste di accesso civico possono essere presentate:
• al Responsabile della Trasparenza, se si riferiscono a documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria.
Le richieste possono essere inviate o presentate:
• via e-mail all’indirizzo info@casadiriposo-brunico-valdaora.it come copia immagine della richiesta cartacea firmata, accompagnata da una copia non autenticata del documento d’identità del richiedente, oppure come richiesta firmata digitalmente;
• via PEC all’indirizzo brunaltpec@legalmail.it come copia immagine della richiesta cartacea firmata, accompagnata da una copia non autenticata del documento d’identità del richiedente, oppure come richiesta firmata digitalmente;
• via fax al numero +39 0474 412368 come copia immagine della richiesta cartacea firmata, accompagnata da una copia non autenticata del documento d’identità del richiedente;
• per posta all’indirizzo: Case di Riposo Pusteria Centrale, Via Goethe 15, 39031 Brunico, come copia immagine della richiesta cartacea firmata, accompagnata da una copia non autenticata del documento d’identità del richiedente;
• mediante consegna diretta presso l’amministrazione delle Case di Riposo Pusteria Centrale.
La consegna dei documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuita, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dall’amministrazione.
Durata del procedimento
L’amministrazione decide entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, con atto espresso e motivato di accoglimento o diniego, informando il richiedente e, se del caso, i terzi interessati.
In presenza di terzi interessati, il termine di 30 giorni è sospeso per un massimo di 10 giorni, tempo entro il quale i terzi possono eventualmente opporsi; in caso di opposizione, il termine è sospeso fino alla ricezione dell’opposizione da parte dell’amministrazione.
Se la richiesta è accolta, l’ufficio competente trasmette tempestivamente al richiedente i documenti richiesti oppure, se si tratta di dati soggetti a pubblicazione obbligatoria, il link alla pagina web dell’amministrazione.
Se la richiesta è accolta nonostante l’opposizione di un terzo interessato, l’amministrazione ne informa il terzo e attende almeno 15 giorni prima di trasmettere i documenti al richiedente.
Mezzi di tutela
In caso di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro i termini previsti, il richiedente può chiedere il riesame al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza:
Responsabile della Trasparenza: Direttore Werner Müller
Il richiedente può anche presentare ricorso al Difensore Civico in caso di diniego o mancata risposta: www.volksanwaltschaft.bz.it/it/contatti/difensore-civico.asp
È inoltre possibile proporre ricorso al Tribunale Amministrativo contro la decisione dell’amministrazione sull’accesso civico o contro l’esito del riesame del Responsabile per la Trasparenza o del Difensore Civico.
Guida all'esercizio del diritto di accesso civico
REGISTRO PER ACCESSO CIVICO
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